Mercoledì 23 febbraio 2022 - Altre news
Quarantene, green pass base e super green pass. Tutte le novità
Con la conversione in legge del “Decreto Festività” cambiano le norme sulla certificazione verde e l’accesso ai servizi. Diverse indicazioni anche per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 la legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione in legge del “Decreto festività” (dl n. 221/2021) che contiene la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.
Qui di seguito gli aspetti più rilevanti intervenuti in sede di conversione in legge che possono interessare le organizzazioni non profit.
Uno degli aspetti di rilievo attiene alla quarantena precauzionale che non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19.
A tali soggetti sarà applicato esclusivamente il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
La cessazione del regime di quarantena consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena.
La legge n. 11/2022 ha inoltre formalizzato le seguenti definizioni:
Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida:
Inoltre, sull’intero territorio nazionale, è consentito agli stessi soggetti, in possesso del super green pass, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati:
Le indicazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli organizzatori sono tenuti a produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento, la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.
Inoltre, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto.
A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.
[Fonte: Cantiere Terzo settore, Chiara Meoli]